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Sez. U, Sentenza n. 13689 del 14/06/2006 (Rv. 589556 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE | Trasporto aereo internazionale - Controversie relative - Criteri di individuazione del giudice legittimato alla loro trattazione ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana - Fori alternativi indicati nell'art. 28 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 - Individuazione - Criterio di radicamento della causa dinanzi al giudice del luogo in cui il vettore possiede uno stabilimento - Presupposti per la sua configurabilità - Fattispecie relativa a dichiarato difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Stato
decisa il 2006-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589556-01

GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE

In materia di giurisdizione sulle controversie relative al trasporto aereo internazionale, l'art. 28 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 19 maggio 1932, n. 841), come integrata dal protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955 (ratificato con la legge 31 dicembre 1982, n. 1832), stabilisce che l'azione di responsabilità può essere promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di una delle altre parti contraenti, sia davanti al tribunale del domicilio del vettore, sia dinanzi a quello della sede principale della sua attività, sia davanti al tribunale del luogo di destinazione o, infine, adendo il giudice competente nel luogo ove il vettore possiede uno stabilimento a cura del quale il contratto è stato concluso. Quest'ultimo criterio di collegamento, rilevante ai fini della giurisdizione, ponendo riferimento al luogo in cui il vettore abbia uno stabilimento, implica che lo stesso, sia pure avvalendosi dell'opera di soggetti estranei ad esso, quale può essere un agente di viaggi, abbia concluso il contratto di trasporto, purché l'attività di tale agente faccia capo a tale stabilimento e non ad altra sede del vettore o addirittura ad altri soggetti. (Nella specie, relativa ad un'azione risarcitoria instaurata nei confronti della compagnia "Air New Zealand Limited" per il danno conseguente al ritardo in partenza di un volo da Napoli a Papeete i cui biglietti erano stati acquistati presso un'agenzia di viaggi di Salerno, la S.C., esclusa pacificamente l'applicabilità dei criteri di collegamento costituiti dal domicilio del vettore - sito in Nuova Zelanda - e dal luogo di destinazione - coincidente con la Polinesia -, ha ritenuto difettante, ai fini dell'affermazione della giurisdizione del giudice italiano, anche il residuo criterio riconducibile al luogo di fissazione di uno stabilimento da parte del vettore, sul presupposto che, nel caso specifico, sarebbe stato necessario che gli attori - essendo la relativa circostanza contestata - avessero provato che l'agenzia di viaggi, venditrice dei biglietti, aveva agito sulla base di un contratto stipulato con la rappresentanza italiana della suddetta compagnia aerea).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 1, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Tratt. Internaz. 12/10/1929 art. 1, Tratt. Internaz. 12/10/1929 art. 28, Legge 19/05/1932 num. 841 CORTE COST., Legge 31/12/1962 num. 1832 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 2, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Legge 10/01/2004 num. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)