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Sez. 2, Sentenza n. 3504 del 23/04/1997 (Rv. 503882 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE | Agenzia di viaggio - Vendita di biglietti in base all'appalto del relativo servizio - Conseguenze - Responsabilità dell'agenzia nei confronti del committente - Limiti - Condizioni - Responsabilità dell'agenzia verso gli acquirenti dei titoli di viaggio per l'inadempimento del vettore - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503882-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE

L'agenzia di viaggi che effettui la vendita di biglietti di trasporto in base ad un contratto con il vettore, qualificabile come appalto di servizi, assume nei confronti del committente le responsabilità per lo svolgimento del servizio collegate alla natura del contratto ma resta estranea al distinto contratto di trasporto intercorrente fra gli acquirenti dei titoli di viaggio e il vettore medesimo e, a norma dell'art. 22 della convenzione di Bruxelles 23 aprile 1970, ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, va esente da responsabilità per l'inadempimento di quest'ultimo al servizio del trasporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1681, Cod. Civ. art. 1742, Legge 27/02/1977 num. 1084

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)