Sez. 1, Sentenza n. 150 del 20/01/1972 (Rv. 355896 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - COLPA DEI CONIUGI - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL COMPORTAMENTO RECIPROCO - OBBLIGATORIETA - LIMITI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - COLPA DEI CONIUGI - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL COMPORTAMENTO RECIPROCO - OBBLIGATORIETA - LIMITI.*
L'Obbligo del giudice del merito di procedere ad una valutazione comparativa del reciproco comportamento dei coniugi, ai fini della pronuncia di separazione, viene meno solo quando sia stata accertata, a carico di ciascuno dei coniugi stessi, la sussistenza di una condotta autonomamente e gravemente colposa. In ogni altro caso, la detta valutazione deve essere effettuata, al fine di stabilire se e fino a qual punto la colpa dell'un coniuge abbia potuto dar causa alla colpa dell' altro, si da attenuarla o renderla addirittura insussistente. (V 1265'70, mass n 346938).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)