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Sez. 1, Sentenza n. 150 del 20/01/1972 (Rv. 355896 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - COLPA DEI CONIUGI - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL COMPORTAMENTO RECIPROCO - OBBLIGATORIETA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355896-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - COLPA DEI CONIUGI - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL COMPORTAMENTO RECIPROCO - OBBLIGATORIETA - LIMITI.*

L'Obbligo del giudice del merito di procedere ad una valutazione comparativa del reciproco comportamento dei coniugi, ai fini della pronuncia di separazione, viene meno solo quando sia stata accertata, a carico di ciascuno dei coniugi stessi, la sussistenza di una condotta autonomamente e gravemente colposa. In ogni altro caso, la detta valutazione deve essere effettuata, al fine di stabilire se e fino a qual punto la colpa dell'un coniuge abbia potuto dar causa alla colpa dell' altro, si da attenuarla o renderla addirittura insussistente. (V 1265'70, mass n 346938).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)