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Sez. 5, Sentenza n. 24489 del 17/11/2006 (Rv. 594231 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 9 bis del d.l. n. 79 del 1997 - Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti - Ambito applicativo - Controversie relative ad atti di liquidazione - Questioni interpretative - Esclusione - Fattispecie in tema di imposta di registro su atto costitutivo di deposito a garanzia.
Stato
decisa il 2006-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594231-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti prevista dall'art. 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è ammessa soltanto nel caso in cui la controversia abbia ad oggetto pretese creditorie dell'Amministrazione finanziaria ulteriori rispetto a quelle derivanti dagli elementi offerti dal contribuente, e non anche quando essa riguardi esclusivamente un'attività liquidatoria consistente in meri calcoli aritmetici, oppure verta su questioni interpretative, come accade nel caso in cui, in tema di imposta di registro, si discuta dell'interpretazione e qualificazione di una clausola contrattuale riguardante la costituzione di un deposito a scopo di garanzia.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 art. 9 bis, Legge 28/05/1997 num. 140 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)