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Sez. 5, Sentenza n. 9710 del 10/05/2005 (Rv. 583463 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 9 - bis del d.l. n. 79 del 1997 - Definizione delle liti pendenti - Nozione - Contestazione di atto di imposizione o di irrogazione di sanzione - Controversie attinenti al momento liquidativo - Esclusione - Impugnazione di avviso di liquidazione di imposte dovute in base a precedente condono - Controversia definibile - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583463-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, alla definizione delle liti fiscali pendenti prevista dall'art. 9-bis del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, come convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, non sono ammesse le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di avvisi di liquidazione delle imposte dovute in base ad un precedente condono (nella specie, quello previsto dal d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516), dovendosi intendere per lite fiscale "la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato" (art. 9-bis, comma 9, lettera a), con esclusione, quindi, delle controversie attinenti al momento liquidativo, e cioè al controllo dei criteri seguiti dall'ufficio per la quantificazione dell'imposta.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 CORTE COST., Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 art. 9 bis, Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Legge 28/05/1997 num. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)