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Sez. U, Sentenza n. 22231 del 25/11/2004 (Rv. 578116 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Successione dell'INPDAP ai soppressi Istituti di previdenza del Ministero del tesoro (d.lgs. n. 479 del 1994) - Difetto di immediatezza di trasferimento presso l'INPDAP delle attività già svolte presso la sede degli enti soppressi - Conseguenze - Notifica dell'atto introduttivo nei confronti dell'INPDAP nel luogo dell'organizzazione di originaria pertinenza del rapporto controverso - Onere probatorio relativo alla effettività della sede - Inversione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2004-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578116-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE

In materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza, il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479 - dopo aver disposto che, per ciascuno dei soppressi Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, sia costituita una "gestione autonoma" dell'INPDAP, distinta dalla gestione complessiva dell'Istituto - ha dettato, con la norma transitoria dell'art. 5, una previsione legale espressa di difetto di immediatezza di trasferimento, presso la sede dell'INPDAP, del coacervo di attività già svolte dai soppressi enti, così fondando, per effetto di detta transitoria continuazione, una presunzione di persistente svolgimento presso le sedi di tali enti delle attività idonee a fare identificare in quest'ultima anche una sede effettiva del nuovo ente, diversa per ciascuna delle sue autonome gestioni e non coincidente con quella legale assegnata alla "gestione complessiva"; ne consegue che, ove l'attore, per convenire in giudizio il nuovo ente, gli abbia notificato l'atto introduttivo nel luogo dell'organizzazione di originaria pertinenza del rapporto controverso, si verifica, in caso di contestazioni al riguardo, un'inversione dell'onere della prova, incombendo non all'attore medesimo la dimostrazione che la consegna risponde al criterio dell'utilizzabilità della sede effettiva non coincidente con quella legale, ma all'Istituto convenuto la prova che, intervenuta ormai la cessazione delle condizioni cui la norma di previsione ricollegava la citata "prorogatio", si è ristabilita l'identità tra la sede effettiva e quella legale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 46, Cod. Proc. Civ. art. 145, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 479 art. 1, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 479 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)