Sez. 3, Sentenza n. 17519 del 19/11/2003 (Rv. 568274 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Presso la sede effettiva anziché presso la sede legale - Validità - Onere probatorio relativo alla effettività della sede - Sul notificante.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE
Anche alla notificazione alle persone giuridiche, disciplinata dall'art. 145 cod. proc. civ., può applicarsi la disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 46 cod. proc. civ., secondo la quale, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede quest'ultima; ne consegue che deve ritenersi valida la notificazione eseguita presso la sede effettiva di una società, anziché presso la sua sede legale, salvo che, in caso di contestazione, grava sul notificante l'onere di provare che trattatasi di sede effettiva della società.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)