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Sez. L, Sentenza n. 4006 del 09/07/1984 (Rv. 435978 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - COMPUTO - CRITERIO DI CALCOLO EX ART. 2121, SECONDO COMMA, COD. CIV. - FUNZIONE - UTILIZZAZIONE PER IL COMPUTO DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435978-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - COMPUTO - CRITERIO DI CALCOLO EX ART. 2121, SECONDO COMMA, COD. CIV. - FUNZIONE - UTILIZZAZIONE PER IL COMPUTO DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - INAMMISSIBILITÀ.*

In tema d'indennità di anzianità, l'adozione - in deroga al principio generale stabilito dall'ultimo comma dell'art. 2120 cod. civ. - del criterio di calcolo (media degli emolumenti degli ultimi tre anni o del minor tempo di servizio prestato) dettato dal secondo comma (divenuto terzo nel testo introdotto dal d.l. 1 febbraio 1977 n. 12) dell'art. 2121 dello stesso codice trova la sua giustificazione in una incertezza degli emolumenti stessi la quale dipenda, anziché dalla quantità della attività lavorativa, dal risultato mediante (partecipazione agli utili) o immediato (cottimo, provvigioni, ecc.) di essa. Pertanto, la seconda di dette Disposizioni non può trovare applicazione per quanto riguarda il computo del compenso per lavoro straordinario che, pur variabile nella sua entità, debba essere considerato, rivestendo i caratteri della continuità e determinatezza (o determinabilità), elemento fisso della retribuzione da calcolare, quindi, in base all'ammontare compreso nell'ultima retribuzione. (Conf 928/84, mass n 433129; (Conf 718/83, mass n 425461).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)