Sez. L, Sentenza n. 718 del 26/01/1983 (Rv. 425461 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO RIENTRANTE NELLA RETRIBUZIONE - CRITERIO DELLA MEDIA DELL'ULTIMO TRIENNIO EX ART. 2121, SECONDO COMMA, COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO RIENTRANTE NELLA RETRIBUZIONE - CRITERIO DELLA MEDIA DELL'ULTIMO TRIENNIO EX ART. 2121, SECONDO COMMA, COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
Il compenso di lavoro straordinario, che, per la sua continuità, rientri, nonostante la variabilità della sua entità, nell'ambito della retribuzione da prendere a base per il computo dell'indennità di anzianità, va catalogato fra gli elementi fissi della retribuzione con conseguente inapplicabilità del criterio della media dello ultimo triennio stabilito dal secondo comma dell'art. 2121 cod. civ., attenendo detta variabilità non già all'incertezza del risultato lavorativo (come è, invece, nel caso di provvigioni, premi di produzione o partecipazione agli utili) bensì alla eventuale diversità quantitativa della prestazione lavorativa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)