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Sez. 3, Sentenza n. 1359 del 08/09/1970 (Rv. 347089 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - PERCEZIONE DELL'INTERA RETRIBUZIONE DA PARTE DEL DANNEGGIATO, PRESTATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO.*
Stato
decisa il 1970-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347089-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - PERCEZIONE DELL'INTERA RETRIBUZIONE DA PARTE DEL DANNEGGIATO, PRESTATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO.*

In tema di liquidazione del danno, sia da invalidita temporanea che da invalidita permanente, il diritto al risarcimento compete integralmente al danneggiato, anche se, trattandosi di prestatore di lavoro (privato o pubblico), abbia continuato, durante tali periodi, a percepire l'intera sua retribuzione. (V 4004, 68, mass n 337584).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)