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Sez. 5, Sentenza n. 4854 del 11/03/2015 (Rv. 635059 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Art. 7, comma 2 del d.l. n. 269 del 2003 - Applicazione a carico di società o enti con personalità giuridica - Art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 - Effetto estintivo dell'obbligazione solidale - Estinzione dell'obbligazione della società - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635059-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, l'art. 7, comma 2, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che pone esclusivamente a carico di società o enti con personalità giuridica l'applicazione delle sanzioni anche per le violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del decreto legge, nel produrre retroattivamente la caducazione "ex lege" dell'obbligazione solidale, prevista dall'art. 11, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per le violazioni commesse dalla persona fisica antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legge, non determina alcun effetto estintivo dell'obbligazione della società, sicché essa non può giovarsi, ai sensi dell'art. 1297, primo comma, cod. civ., dell'estinzione dell'obbligazione verificatasi per gli altri coobbligati, atteso il carattere personale della relativa eccezione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1297 com. 1, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 7 com. 2 CORTE COST., Legge 26/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 11 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)