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Sez. 5, Sentenza n. 8848 del 16/04/2014 (Rv. 630297 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE | Sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica - Riferibilità alla sola persona giuridica ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 - Applicazione retroattiva - Esclusione - Disciplina conseguentemente applicabile - Art. 11 del d.lgs. n. 472 del 1997.
Stato
decisa il 2014-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630297-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, l'art. 7, comma 1, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che pone a carico, in via esclusiva, di società o enti con personalità giuridica le sanzioni relative al rapporto fiscale proprio delle stesse, non ha, per l'espressa previsione contenuta nel secondo comma della norma, efficacia retroattiva. Ne consegue che, qualora detta disposizione sia inapplicabile "ratione temporis", trova applicazione l'art. 11 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in forza del quale, nel caso di violazione incidente sulla determinazione o sul pagamento del tributo, l'ente collettivo è responsabile di tale violazione in solido con l'autore materiale di essa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 11, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 7 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)