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Sez. 3, Sentenza n. 4023 del 19/06/1981 (Rv. 414679 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - ASTENSIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - PARTECIPAZIONE ALLA SUCCESSIVA FASE DECISORIA - INAMMISSIBILITA - NULLITA DELLA SENTENZA.*
Stato
decisa il 1981-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414679-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - ASTENSIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - PARTECIPAZIONE ALLA SUCCESSIVA FASE DECISORIA - INAMMISSIBILITA - NULLITA DELLA SENTENZA.*

Il giudice istruttore, che abbia chiesto ed ottenuto dal capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi, difetta di legittimazione a conoscere della controversia anche nella successiva fase della decisione, la quale, pertanto, ove sia resa da un collegio cui partecipi il predetto giudice, e affetta da nullita, ai sensi ed agli effetti dell'art 158 cod proc civ. (V 3195/75, mass n 377308).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)