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Sez. L, Sentenza n. 2290 del 15/04/1982 (Rv. 420173 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - DELLA PARTE VITTORIOSA - INTERESSE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - QUESTIONE RILEVABILE D'UFFICIO - NECESSITÀ DELLA PROPOSIZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - PERSISTENZA - FATTISPECIE RELATIVA A RICORSO INCIDENTALE DELLA PARTE VITTORIOSA RELATIVO ALLA QUESTIONE DELLA "LEGITIMATIO AD CAUSAM" DI UNA ORGANIZZAZIONE DI ENTI DATORI DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1982-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420173-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - DELLA PARTE VITTORIOSA - INTERESSE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - QUESTIONE RILEVABILE D'UFFICIO - NECESSITÀ DELLA PROPOSIZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - PERSISTENZA - FATTISPECIE RELATIVA A RICORSO INCIDENTALE DELLA PARTE VITTORIOSA RELATIVO ALLA QUESTIONE DELLA "LEGITIMATIO AD CAUSAM" DI UNA ORGANIZZAZIONE DI ENTI DATORI DI LAVORO.*

Il principio per cui la parte vittoriosa (in relazione all'esito finale della lite) non è tenuta a proporre ricorso incidentale per Cassazione per ciò che concerne le difese e le eccezioni sollevate nel giudizio di merito, presuppone che detta parte possa, poi, nell'eventuale giudizio di rinvio, riproporre quelle stesse difese ad eccezioni la cui precedente reiezione sia stata travolta dalla pronunzia di Cassazione, mentre, se nella sentenza impugnata sono ravvisabili più pronunzie - ancorché collegate fra loro da nesso di pregiudizialità - ciascuna delle quali si rivela suscettibile di autonomo passaggio in giudicato, la Vittoria finale nella lite non elimina l'interesse, per l'ipotesi di Cassazione della sentenza stessa, ad evitare siffatto passaggio in giudicato relativamente alle questioni sfavorevolmente decise, e, quindi, la necessità della proposizione dell'impugnazione, senza che tale principio possa trovare deroga per il caso che la questione decisa sia, come la legitimatio ad causam, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, attesa la incidenza su tale rilevabilità dell'Onere dell'impugnazione degli effetti del giudicato. (nella specie, in affermazione di tale principio la S.C. ha ritenuto coperta da giudicato la questione concernente la "legitimatio ad causam" di una organizzazione di enti datori di lavoro, convenuta ex art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300 da un'associazione sindacale di lavoratori che lamentava l'esclusione dalla trattativa per la stipulazione di un contratto collettivo; questione decisa in senso affermativo dal giudice di appello senza successiva proposizione di ricorso incidentale da parte della suddetta organizzazione, vittoriosa nel merito). (V 512/81, mass n 410990; (V 3265/80, mass n 407063).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)