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Sez. L, Sentenza n. 512 del 21/01/1981 (Rv. 410990 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DELLE ESATTORIE - PRETESA CONCERNENTE L'INTEGRAZIONE DELL'INDENNITA DI ANZIANITA EROGATA DAL FONDO GESTITO DALL'INPS - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI QUESTO ISTITUTO - LEGITIMATIO AD CAUSAM - CONFIGURABILITA - MANCANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ANCHE IN SEDE DI LEGITTIMITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410990-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DELLE ESATTORIE - PRETESA CONCERNENTE L'INTEGRAZIONE DELL'INDENNITA DI ANZIANITA EROGATA DAL FONDO GESTITO DALL'INPS - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI QUESTO ISTITUTO - LEGITIMATIO AD CAUSAM - CONFIGURABILITA - MANCANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ANCHE IN SEDE DI LEGITTIMITA - LIMITI.*

Legittimato passivo rispetto alla pretesa concernente l'integrazione dell'indennita di anzianita erogata, ai sensi dell'art 49 della legge 2 aprile 1958 n 377, dal fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie gestito dall'INPS (che ha, per la stessa legge, Azione di rivalsa nei confronti degli esattori inadempienti nel versamento dei contributi) e unicamente l'istituto predetto. Trattandosi di legitimatio ad causam in senso stretto, il relativo difetto, nel caso in cui la domanda suddetta sia stata proposta nei confronti di un soggetto diverso dall'INPS, e rilevabile d'ufficio, anche in Sede di legittimita, salvo che sul punto si sia formato il giudicato per effetto di pronuncia resa nelle precedenti fasi processuali.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 02/04/1958 num. 377 art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)