Sez. 1, Sentenza n. 3265 del 19/05/1980 (Rv. 407063 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - MANCANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO ANCHE IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - MANCANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO ANCHE IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Mentre le questioni relative alla titolarita effettiva del diritto controverso non possono essere rilevate d'ufficio ma possono formare oggetto di riesame in Sede di impugnazione solo nei limiti dedotti specificatamente con i motivi di impugnazione, il difetto di legitimatio ad causam e rilevabile d'ufficio anche in Sede di legittimita, salvo l'effetto preclusivo del giudicato, ove la relativa questione abbia formato oggetto in Sede di merito di specifica pronuncia non impugnata. (nella specie, la SC ha ritenuto ammissibile per la prima volta in Sede di legittimita, siccome attinente alla legitimatio ad causam, la deduzione secondo cui l'attore avrebbe agito nei confronti del convenuto per un interesse altrui e non per un interesse proprio). (Conf 1020/80, mass n 404477; (Conf 2048/78, mass n 391409; (Conf 1667/78, mass n 391074).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)