Sez. 5, Ordinanza n. 6229 del 21/12/1999 Cc. (dep. 11/02/2000) Rv. 216241 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA | Testi indicati dalla parte civile esclusa - Assunzione da parte del giudice a norma dell'art. 507 c.p.p.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA
L'inammissibilità della costituzione di parte civile, non fa venir meno la facoltà da parte del giudice di utilizzare, a norma dell'articolo 507 cod. proc. pen., i testi contenuti nella lista della parte civile esclusa. Ed invero, il giudice può assumere anche prove che le parti avrebbero potuto chiedere e non hanno chiesto, quando risultino dagli atti e la loro assunzione appaia decisa in virtù del principio generale ispirato dalla ricerca della verità al fine di pervenire ad una giusta decisione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 507 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)