Sez. 5, Sentenza n. 5770 del 05/03/1998 Ud. (dep. 15/05/1998) Rv. 210528 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA | Lista testi proposta dalla parte civile - Inammissibilità - Potere del giudice di sentire d'ufficio un teste compreso nella lista - Sussistenza - Ragioni.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA
La inammissibilità della lista proposta dalla parte civile non esclude che il giudice, avvalendosi della facoltà conferita dall'art.507 cod. proc. pen., possa ritenere "assolutamente necessario" sentire un teste compreso in quella lista comunque acquisita agli atti. La "ratio" ispiratrice dell'art.507 cod. proc. pen. è da cercarsi nel fine primario ed ineludibile del processo penale, che rimane la ricerca della verità al fine di pervenire ad una giusta decisione conferendo al giudice il potere di supplire anche a carenze probatorie o a decadenze delle parti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 507 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)