Sez. 3, Sentenza n. 13470 del 03/12/1999 (Rv. 531790 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA | Risarcimento del danno aquiliano - Ritardo nell'adempimento - Danno da ritardo - Liquidazione - Criteri.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA
L'obbligo di risarcire il danno aquiliano costituisce una tipica obbligazione di valore. Ne consegue che, in caso di ritardo nell'adempimento, spetta al creditore il risarcimento del danno ulteriore rappresentato dalla perdita delle utilità che il godimento tempestivo della somma di denaro gli avrebbe consentito. Quest'ultimo tipo di danno, per convenzione e comodità, può essere liquidato nella forma degli interessi (compensativi), i quali vanno computati non sulla somma rivalutata alla data della liquidazione, ma sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero rivalutata in base ad un indice medio (tra l'indice iniziale e quello della data di liquidazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)