Sez. 3, Sentenza n. 5708 del 26/06/1997 (Rv. 505474 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA | Debito di valore - Danno da ritardato adempimento - Risarcimento - Criteri - Interessi sulla somma definitivamente rivalutata - decorrenza dal fatto illecito - Esclusione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA
Nei debiti di valore liquidati per equivalente, il danno da ritardato adempimento non può essere determinato mediante l'attribuzione di interessi calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale e rivalutata definitivamente, giacché il danno da ritardo consiste nel lucro cessante per il mancato godimento del bene perduto e del suo equivalente in danaro, che non è costituito dalla somma definitivamente rivalutata, ma da quella corrispondente al valore del bene in riferimento alla data dell'illecito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2058
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)