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Sez. 1, Sentenza n. 7998 del 26/08/1997 (Rv. 507113 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Somma liquidata a titolo di risarcimento del danno per illegittima occupazione ed acquisizione di fondo privato - Interessi - Liquidazione - Criteri - Loro calcolo dalla data dell'illecito, sulla somma capitale liquidata già rivalutata al momento della decisione - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507113-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ

Gli interessi su una somma attribuita a titolo di risarcimento del danno per occupazione illegittima ed acquisizione di un fondo privato non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per capitale e rivalutata sino al momento della decisione (in tal modo, infatti, si finirebbe per attribuire al creditore un valore cui non ha diritto, posto che gli interessi non costituiscono un debito di valore, ma un criterio di commisurazione del danno da ritardato conseguimento di una somma di danaro che, all'epoca del fatto, era, per definizione, non rivalutata), bensì devono essere computati o con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente (per effetto dei prescelti indici di rivalutazione), ovvero in base ad un indice medio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)