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Sez. 6, Sentenza n. 9716 del 29/09/1997 Ud. (dep. 29/10/1997) Rv. 209009 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE | Notificazione a mezzo del servizio postale - Restituzione del plico per compiuta giacenza - Obbligo del giudice di rinnovare la citazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209009-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE

In tema di notificazione del decreto di citazione a giudizio, la disposizione di cui al primo comma dell'art. 485 cod. proc. pen., secondo la quale il giudice deve ordinare, anche d'ufficio, la rinnovazione della citazione a giudizio nonostante la regolarità formale della notifica quando è <<provato>> o appare <<probabile>> che l'imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, non comporta che, una volta restituito dal competente ufficio postale il plico raccomandato per essere decorso ai sensi dell'art. 8 l. 20 novembre 1982 n. 890 il prescritto periodo di giacenza (di tal che può dirsi provata la mancanza di conoscenza della citazione da parte del destinatario), il giudice debba automaticamente provvedere a rinnovarla, essendo onere del destinatario attivarsi, anche nel caso di sua precaria assenza dal domicilio, al fine di predisporre un sistema di tempestiva conoscenza della corrispondenza. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto ritualmente instaurato il contradditorio in un'ipotesi in cui l'imputato non aveva avuto notizia della citazione perché assente dal suo domicilio, ove era stato indirizzato il plico postale, per le ferie estive)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 485 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 485 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)