Sez. 3, Sentenza n. 5658 del 13/12/2001 Cc. (dep. 13/02/2002) Rv. 221110 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE | Inammissibilità della ricusazione del giudice chiamato a decidere sulla ricusazione - Questione di legittimità costituzionale dell'art.40 c.p.p. - Manifesta infondatezza - Fattispecie.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 3 cod. proc. pen. (secondo cui "non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione"), sollevata con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., rappresentando tale disposizione l'espressione della discrezionalità del legislatore nell'individuare il punto di equilibrio tra le esigenze, entrambe di rango costituzionale, dell'imparzialità del giudice e della ragionevole durata del processo, così da evitare che i tempi del processo subiscano ingiustificati allungamenti a seguito di reiterate ricusazioni (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto infondata la questione posta con riferimento all'assunto che il collegio d'appello chiamato a decidere sulla ricusazione dei giudici del tribunale si sarebbe trovato in condizione d'incompatibilità - peraltro ritenuta in concreto non esistente - per avere in precedenza disposto il rinvio a giudizio dell'imputato e di altri nell'ambito di vicenda collegata, ma avente ad oggetto fatti diversi rispetto a quella in cui era stata presentata istanza di ricusazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 40 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 40 com. 3 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)