Sez. 2, Sentenza n. 11124 del 15/05/2007 (Rv. 598187 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | "Ex" art. 9, terzo comma, legge n. 689 del 1981 (testo novellato) - Ambito - Vendita di sostanze alimentari con cariche microbiche superiori ai limiti prescritti - Operatività del principio - Condizioni - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ
In tema di sanzioni amministrative, l'operatività del principio di specialità dettato dall'art. 9, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - il quale prevede, nel testo sostituito ad opera dell'art. 95 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ai fatti puniti dall'art. 5 (e dagli artt. 6 e 12) della legge 30 aprile 1962, n. 283 si applicano soltanto le sanzioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio ed igiene degli alimenti e delle bevande - postula che la violazione amministrativa in astratto contestabile costituisca un elemento del fatto-reato, essendone parte integrante.(Sulla base dell'enunciato principio, la S.C., cassando la decisione impugnata e decidendo nel merito, ha annullato l'ordinanza ingiunzione irrogativa della sanzione amministrativa per detenzione di molluschi bivalvi privi dei requisiti igienico-sanitari, in quanto la condotta contestata all'incolpato era in realtà quella - più grave e sanzionata penalmente - di aver commercializzato molluschi bivalvi con cariche microbiche superiori ai limiti di legge).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/12/1992 num. 530 art. 3, Decreto Legisl. 03/12/1992 num. 530 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)