Sez. 1, Sentenza n. 16011 del 13/06/2008 (Rv. 603537 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 - Obbligazioni assunte dalle cooperative consorziate nei confronti dei terzi - Responsabilità del consorzio - Configurabilità - Fondamento - Art. 13 della legge n. 109 del 1994.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE
In materia di appalti pubblici, nel caso di partecipazione all'affidamento da parte di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti a norma del r.d. 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, è configurabile una responsabilità del consorzio per le obbligazioni assunte dalle cooperative consorziate verso i terzi, poichè l'art. 13 del r.d. n. 109 del 1994, dopo aver disciplinato la partecipazione alle procedure di affidamento "delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lett. d) ed e)", espressamente prevede, al comma successivo, che l'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati determini "la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori", precisando che, per i lavori scorporabili", la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo".
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 25/06/1909 num. 422
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)