Sez. 1, Sentenza n. 1947 del 08/03/1999 (Rv. 523926 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - IN GENERE | Procedimenti in camera di consiglio - Ricorso alle fonti di prova del codice di rito - Necessità - Esclusione - Potere del giudice di assumere informazioni - Obbligo relativo - Sussistenza - Esclusione - Conseguenze in tema di ricorso per cassazione per violazione di legge.
PROCEDIMENTI SPECIALI - IN GENERE
In tema di giudizio camerale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 738 cod.proc.civ. (secondo cui "il giudice può assumere informazioni"), il giudice, senza che sia necessario il ricorso alle fonti di prova disciplinate dal codice di rito, risulta di fatto svincolato dalle iniziative istruttorie delle parti e procede con i più ampi poteri inquisitori, i quali si estrinsecano attraverso l'assunzione di informazioni che, espressamente consentita dalla menzionata disposizione, non resta subordinata all'istanza di parte. Tale assunzione, però, palesandosi oggetto di una mera facoltà, non implica alcun obbligo per il giudice, sicché la mancata estensione dell'indagine non determina l'inosservanza delle norme disciplinanti il procedimento camerale e risulta incensurabile in cassazione, sotto il profilo della violazione di legge, in ordine al mancato esercizio della predetta facoltà, soprattutto quando la decisione si fondi sopra elementi istruttori raccolti "aliunde" rispetto alle informazioni dell'art. 378 cod.proc.civ. e dei quali il giudice, attraverso la motivazione, abbia dato esauriente conto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)