Sez. 5 - , Ordinanza n. 2862 del 31/01/2019 (Rv. 652333 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | "Reverse charge" - Violazione degli obblighi sostanziali - Conseguenze sul diritto alla detrazione - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema d'IVA, le operazioni di cessione compiute in regime d'inversione contabile (cd. "reverse charge"), ancorché effettuate sotto l'apparente osservanza dei requisiti formali, sono indetraibili in caso di violazione degli obblighi sostanziali, ove venga meno la corrispondenza, anche soggettiva, dell'operazione fatturata con quella in concreto realizzata, con conseguente inesistenza dell'obbligo di corrispondere l'imposta indicata in fattura. (Fattispecie relativa ad operazioni di cessione di rottami, qualificate come soggettivamente inesistenti in quanto rese da una mera cartiera).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 com. 7, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 com. 8, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)