Sez. 3, Sentenza n. 21989 del 24/10/2011 (Rv. 619595 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Domanda di iscrizione all'albo dei segretari comunali - Termine di presentazione - Trenta giorni "dalla data di entrata in vigore" del regolamento di cui al d.P.R. n. 465 del 1997 - Decorrenza - Dal giorno stesso di entrata in vigore del regolamento - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE
Ai fini del computo del termine di presentazione della domanda di iscrizione all'albo dei segretari comunali, fissato dal regolamento di cui al d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 in trenta giorni "dalla data di entrata in vigore" del regolamento stesso, trova applicazione, in assenza di una peculiare disciplina, il principio generale dell'ordinamento - di cui sono espressione gli artt. 155 cod. proc. civ. e 2963, secondo comma, cod. civ. - secondo il quale, nell'individuare il momento iniziale dell'anzidetta decorrenza, non si deve tener conto del giorno di entrata in vigore del regolamento medesimo, non ostando a siffatta conclusione la circostanza che dal predetto giorno รจ comunque possibile presentare la domanda di iscrizione all'albo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2963 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 155, DPR 04/12/1997 num. 465 art. 12, Legge 15/05/1997 num. 127 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)