Sez. L, Sentenza n. 17168 del 09/10/2012 (Rv. 624347 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - PROMESSA DELL'OBBLIGAZIONE O DEL FATTO DEL TERZO | Richiesta in primo grado di adempimento dell'obbligo - Mancato compimento da parte del terzo del fatto promesso - Richiesta in appello di condanna del promittente dell'indennizzo ex art. 1381 cod. civ. - Ammissibilità - "Mutatio libelli" - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - PROMESSA DELL'OBBLIGAZIONE O DEL FATTO DEL TERZO
In caso di promessa del fatto del terzo, costituisce modifica ammissibile della domanda invocare, in primo grado, l'adempimento dell'obbligo contrattuale assunto (nella specie, l'assunzione di lavoratori già licenziati da Aereoporti di Roma s.p.a. da parte di società aeroportuali terze, in forza del lodo ministeriale del 2 agosto 2002) e chiedere, in appello, il pagamento dell'indennizzo ex art. 1381 cod. civ. ove i terzi non abbiano compiuto il fatto promesso, dovendosi ritenere la nuova domanda come mera riduzione di quella originaria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1381
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)