Sez. 3, Sentenza n. 1128 del 07/03/1978 (Rv. 390502 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - PROROGA EX LEGGE N 115 DEL 1971 - RAPPORTI CESSATI DE JURE PER PRECEDENTE DISDETTA PER FINITA LOCAZIONE - INAPPLICABILITA - MATERIALE PERMANENZA DEL CONDUTTORE NELL'IMMOBILE - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - PROROGA EX LEGGE N 115 DEL 1971 - RAPPORTI CESSATI DE JURE PER PRECEDENTE DISDETTA PER FINITA LOCAZIONE - INAPPLICABILITA - MATERIALE PERMANENZA DEL CONDUTTORE NELL'IMMOBILE - IRRILEVANZA.*
La legge 11 dicembre 1971, n 115, che ha disposto la proroga di tutte le locazioni aventi ad oggetto immobili adibiti all'Esercizio di attivita commerciale od artigianale, incluse quelle non precedentemente prorogate ex lege, non si applica a quei rapporti di locazione, che siano cessati de jure a seguito di precedente disdetta per finita locazione, essendo irrilevante la materiale permanenza del conduttore nell'immobile locato. (V 3054/76; (V 1906/75).*
Riferimenti normativi: Legge 11/12/1971 num. 1115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)