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Sez. U, Sentenza n. 1368 del 23/02/1983 (Rv. 426178 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE - APPALTO - PREZZO - REVISIONE - RICONOSCIMENTO - POTERE DISCREZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE - ESERCIZIO ILLEGITTIMO DI TALE POTERE - DENUNCIA AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - OBBLIGATORIETÀ - VIOLAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI SOTTO IL PROFILO DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AL CONTRATTO D'APPALTO DI DIRITTO COMUNE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426178-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE - APPALTO - PREZZO - REVISIONE - RICONOSCIMENTO - POTERE DISCREZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE - ESERCIZIO ILLEGITTIMO DI TALE POTERE - DENUNCIA AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - OBBLIGATORIETÀ - VIOLAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI SOTTO IL PROFILO DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AL CONTRATTO D'APPALTO DI DIRITTO COMUNE - INSUSSISTENZA.*

In tema di revisione del prezzo di appalto di opera pubblica, il principio in forza del quale, nella disciplina legale di tale rapporto, il riconoscimento o meno di detta revisione si ricollega ad un potere discrezionale dell'amministrazione appaltante, sicché l'illegittimità dell'Esercizio di tale potere è denunciabile solo dinanzi al giudice amministrativo, manifestamente non integra una violazione di precetti costituzionali, sotto il profilo della diversità di trattamento rispetto al contratto di appalto di diritto comune, ove l'appaltatore può invocare quella revisione davanti al giudice ordinario, atteso che questa disparità di trattamento deriva dall'obiettiva diversità della natura delle posizioni soggettive nell'una e nell'altra situazione, di interesse legittimo e di diritto soggettivo, con la conseguenza che la loro tutelabilità, rispettivamente, davanti al giudice amministrativo ed al giudice ordinario deriva dall'applicazione dei criteri generali fissati dal legislatore in materia di riparto della giurisdizione, e recepiti dagli artt. 103 e 113 della Costituzione. (V 5122/82, mass n 422997; (V 5333/80, mass n 409204).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 103, Costituzione art. 113, Cod. Civ. art. 1664, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 1, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 4, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)