Sez. 1, Sentenza n. 1045 del 02/03/1978 (Rv. 390392 - 01)
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - REVOCA E SOSTITUZIONE - OMESSA PUBBLICITA DELL'ATTO DI REVOCA - EFFETTI - OBBLIGAZIONI CAMBIARIE ASSUNTE IN NOME DELLA SOCIETA DAGLI AMMINISTRATORI REVOCATI - DIRITTI DEL PORTATORE DELLA CAMBIALE.*
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - REVOCA E SOSTITUZIONE - OMESSA PUBBLICITA DELL'ATTO DI REVOCA - EFFETTI - OBBLIGAZIONI CAMBIARIE ASSUNTE IN NOME DELLA SOCIETA DAGLI AMMINISTRATORI REVOCATI - DIRITTI DEL PORTATORE DELLA CAMBIALE.*
Una societa di capitali o, comunque, un imprenditore commerciale che, contravvenendo ad un preciso Obbligo di legge, ometta di rendere pubblico l'atto con cui, rispettivamente, revochi i suoi amministratori ovvero limiti o revochi la procura institoria, deve risentire gli effetti di tale omissione anche in relazione alle obbligazioni cambiarie assunte a suo nome da chi non abbia piu il potere di rappresentanza e non puo invocare il disposto dell'art 1993 cod civ, secondo cui il difetto di rappresentanza al momento dell'emissione del titolo e opponibile a qualsiasi possessore del titolo stesso. Conseguentemente, il portatore del titolo puo richiederne il pagamento sia alla societa o all'imprenditore, non essendo a lui opponibile l'atto di revoca degli amministratori o della procura institoria per effetto degli artt 1396, 2207 e 2457 ter cod civ, sia all'amministratore della societa o all'institore, una volta conosciuto il difetto di rappresentanza, per effetto dello art 11 della legge cambiaria, che sancisce la responsabilita personale di chi si obbliga cambiariamente quale rappresentante di una persona senza averne i poteri o eccedendo dai suoi poteri.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1396, Cod. Civ. art. 1993, Cod. Civ. art. 2207, Cod. Civ. art. 2457 ter, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)