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Sez. 1, Sentenza n. 24852 del 22/11/2006 (Rv. 593224 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Consegna dell'atto a familiare convivente con il destinatario - Presunzione di convivenza - Presupposti - Presenza nell'abitazione del destinatario - Ricezione dell'atto - Necessità - Indicazione della qualità di convivente - Necessità - Esclusione - Prova contraria - Onere a carico del destinatario.
Stato
decisa il 2006-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593224-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno temporanea, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, onde non è sufficiente, per affermare la nullità della notifica, neppure la mancata indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata, mentre ogni indagine circa l'identificazione del luogo in cui è stata eseguita la notificazione resta assorbita dall'anzidetta presunzione di convivenza, la quale può essere superata soltanto dalla prova, posta a carico del destinatario della notifica, dell'insussistenza del rapporto di convivenza con il familiare consegnatario dell'atto.

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)