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Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 20/09/1995 Ud. (dep. 15/11/1995) Rv. 203219 - 01

Impugnazioni - Appello - Casi | Inappellabilità delle sentenze - Riferimenti alla pena principale e non anche a quella accessoria - Ragione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203219-01

Impugnazioni - Appello - Casi

Il legislatore, per stabilire i casi di inappellabilità delle sentenze ha fatto riferimento nell'art. 593, terzo comma, cod. proc. pen. alla pena principale e non anche a quella accessoria: la espressione "la sola pena della ammenda" non va interpretata nel senso che non deve essere stata applicata alcuna pena accessoria, ma che non deve essere stata irrogata la pena detentiva. Infatti, nel prevedere l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento la norma - in modo più chiaro -, menziona le contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa; il richiamo alla "pena alternativa" rende evidente che la scelta legislativa è stata effettuata con l'unico criterio improntato alla previsione concernente la pena principale. (Nella specie gli imputati proposero appello osservando tra parentesi che si trattava di "sentenza di condanna alla sola ammenda ma con pene accessorie").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 593 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)