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Sez. 3, Sentenza n. 11280 del 25/09/2000 Ud. (dep. 03/11/2000) Rv. 217811 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - CASI | Inappellabilità delle sentenze - Sentenze di condanna alla pena pecuniaria ed alla pena accessoria - Operatività.
Stato
decisa il 2000-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217811-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - CASI

La norma di cui all'art. 593, terzo comma, cod. proc. pen., secondo la quale sono inappellabili le sentenze di condanna relative a reati per i quali è stata applicata la sola pena pecuniaria, deve essere interpretata, anche dopo la modifica apportata dall'art. 18 della legge n. 468 del 1999, nel senso che il legislatore ha inteso riferirsi alla sola sanzione principale, sicché la preclusione opera in tutti i casi in cui non sia stata irrogata la pena detentiva, e dunque anche nelle ipotesi in cui alla pena pecuniaria si aggiunge quella accessoria. (Fattispecie in tema di condanna alla pena dell'ammenda ed alla pena accessoria temporanea dell'incapacità di contrattare con la P.A.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 593 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1999 num. 468 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)