Sez. 3, Sentenza n. 27366 del 23/05/2001 Ud. (dep. 06/07/2001) Rv. 219985 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - CASI | Sentenze di condanna alla pena pecuniaria ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile - Inappellabilità - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - CASI
Le sentenze con le quali sia stata irrogata la sola pena dell'ammenda sono e restano inappellabili, ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p., anche nell'ipotesi in cui contengano anche la condanna dell'imputato o del responsabile civile al risarcimento dei danni in favore della parte civile, senza che ciò dia luogo ad alcun fondato sospetto di illegittimità costituzionale della norma anzidetta, rispetto ai principio di uguaglianza ed al diritto di difesa di cui a gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 593 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)