Sez. 1, Sentenza n. 1674 del 05/06/1971 (Rv. 352121 - 01)
DIRITTI REALI - SUPERFICIE - COSTITUZIONE - CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM - COMPROPRIETA DI UN'AREA - DELIBERAZIONE DEI PARTECIPANTI DI COSTRUIRVI UN EDIFICIO IN CONDOMINIO - RECIPROCA CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM - CONFIGURABILITA - EFFETTI - DIRITTO REALE SUL SUOLO COMUNE - ATTRIBUZIONE A CIASCUN COMPROPRIETARIO.*
DIRITTI REALI - SUPERFICIE - COSTITUZIONE - CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM - COMPROPRIETA DI UN'AREA - DELIBERAZIONE DEI PARTECIPANTI DI COSTRUIRVI UN EDIFICIO IN CONDOMINIO - RECIPROCA CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM - CONFIGURABILITA - EFFETTI - DIRITTO REALE SUL SUOLO COMUNE - ATTRIBUZIONE A CIASCUN COMPROPRIETARIO.*
I partecipanti alla comunione della proprieta dell'area, i quali deliberano di costruire su questa un edificio in condominio, attribuendo a ciascuno il diritto su parti predeterminate del costruendo stabile, pongono in essere una reciproca concessione ad aedificandum a favore di ognuno dei contraenti, con gli effetti di cui all'art 952 cod civ quanto all'acquisto della proprieta, attribuendo cioe a ciascuno di essi un diritto reale sul suolo comune. (Conf 2297'68, mass n 334591' V 4006'68, mass n 337589).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 952
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)