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Sez. 1, Sentenza n. 2297 del 06/07/1968 (Rv. 334591 - 01)

DIRITTI REALI - SUPERFICIE - COSTITUZIONE - CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM - COMUNIONE DI PROPRIETA D'UN SUOLO - DELIBERAZIONE DEI PARTECIPANTI DI COSTRUIRVI UN EDIFICIO IN CONDOMINIO - ATTRIBUZIONE DEL DIRITTO DI PROVVEDERE CIASCUNO D'ESSI ALLA COSTRUZIONE DELLA PARTE PREDETERMINATA DI SUA SPETTANZA - CONFIGURABILITA D'UNA RECIPROCA CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM.*
Stato
decisa il 1968-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334591-01

DIRITTI REALI - SUPERFICIE - COSTITUZIONE - CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM - COMUNIONE DI PROPRIETA D'UN SUOLO - DELIBERAZIONE DEI PARTECIPANTI DI COSTRUIRVI UN EDIFICIO IN CONDOMINIO - ATTRIBUZIONE DEL DIRITTO DI PROVVEDERE CIASCUNO D'ESSI ALLA COSTRUZIONE DELLA PARTE PREDETERMINATA DI SUA SPETTANZA - CONFIGURABILITA D'UNA RECIPROCA CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM.*

I partecipanti della comunione di proprieta sul suolo, i quali deliberano di costruire su questo un edificio in condominio, a ciascuno attribuendo il diritto e, correlativamente, l'Obbligo di provvedere a proprie spese e per proprio conto, la parte predeterminata dell'edificio di sua spettanza, pongono sostanzialmente in essere una reciproca concessione ad aedificandum a favore di ciascuno di loro, con gli effetti, di cui all'art. 952 cod.civ. quanto all'acquisto della proprieta attribuiscono cioe, a ciascun partecipante un diritto reale attuale sul suolo comune. (Conf. 2643-60 2637-60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 952

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)