Sez. L, Sentenza n. 7281 del 06/12/1983 (Rv. 431878 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ILLEGITTIMA VARIAZIONE DELLE MANSIONI - RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ILLEGITTIMA VARIAZIONE DELLE MANSIONI - RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
L'illegittima variazione delle mansioni, in violazione dell'art. 2103 cod. civ. (modificato dall'art. 13 dello statuto dei lavoratori), ben può giustificare il rifiuto della prestazione da parte del lavoratore, in base al principio ex art. 1460 cod. civ. inadimplenti non est adimplendum, con conservazione del diritto a percepire la retribuzione, sempre che egli dichiari di essere disposto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto o quelle equivalenti, ovvero quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito. (V 2691/77, mass n 386347).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)