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Sez. 2, Sentenza n. 3226 del 16/05/1981 (Rv. 413804 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - MOMENTO DETERMINATIVO DELLA COMPETENZA - INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE RATIONE MATERIAE - RIFERIMENTO ALLA DOMANDA - CARATTERE PRIMARIO - ECCEZIONE DEL CONVENUTO - RILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413804-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - MOMENTO DETERMINATIVO DELLA COMPETENZA - INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE RATIONE MATERIAE - RIFERIMENTO ALLA DOMANDA - CARATTERE PRIMARIO - ECCEZIONE DEL CONVENUTO - RILEVANZA - LIMITI.*

Ai fini della individuazione del giudice competente ratione materiae, la Determinazione della materia del contendere va compiuta anzitutto con riferimento alla domanda, mentre l'eccezione del convenuto puo costituire fonte complementare degli elementi determinativi della Competenza (che non puo radicarsi in concreto sulla base della domanda), ma non puo importare la esclusione di tale Competenza, ove essa sia gia ravvisabile alla stregua del petitum sostanziale oggetto della domanda medesima. (V 3264/79, mass n 399540; (V 2906/76, mass n 381671).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)