Sez. 2, Sentenza n. 4375 del 04/08/1982 (Rv. 422357 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - MOMENTO DETERMINATIVO DELLA COMPETENZA - INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE "RATIONE MATERIAE" - RIFERIMENTO ALLA DOMANDA - CARATTERE PRIMARIO - ECCEZIONE DEL CONVENUTO - RILEVANZA - LIMITI.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - MOMENTO DETERMINATIVO DELLA COMPETENZA - INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE "RATIONE MATERIAE" - RIFERIMENTO ALLA DOMANDA - CARATTERE PRIMARIO - ECCEZIONE DEL CONVENUTO - RILEVANZA - LIMITI.*
Ai fini dell'individuazione del giudice competente ratione materiae, la Determinazione della materia del contendere va compiuta anzitutto con riferimento alla domanda, e cioè alla sostanza della pretesa ed ai fatti dedotti a fondamento di questa, che il giudice, peraltro, può liberamente qualificare sotto l'aspetto giuridico. L'eccezione del convenuto può costituire fonte complementare degli elementi determinativi della Competenza che non possa già radicarsi, in concreto, sulla base della domanda, ma non può importare la esclusione di tale Competenza, ove essa sia già ravvisabile alla stregua del petitum sostanziale oggetto della domanda stessa. In particolare, è irrilevante, ai fini suindicati, la contestazione, da parte del convenuto, dei fatti giuridici dedotti dall'attore a fondamento della domanda. (V 3226/81, mass n 413804; (V 6142/80, mass n 409892; (V 5489/80, mass n 409359).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)