Sez. L, Sentenza n. 2011 del 21/03/1986 (Rv. 445217 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - COMPORTAMENTI DEL LAVORATORE NELLA SUA VITA PRIVATA - IRRILEVANZA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - COMPORTAMENTI DEL LAVORATORE NELLA SUA VITA PRIVATA - IRRILEVANZA - LIMITI.*
I comportamenti del lavoratore nella sua vita privata sono estranei all'esecuzione della prestazione lavorativa e quindi sono normalmente irrilevanti ai fini della lesione del rapporto fiduciario, che costituisce giusta causa di licenziamento, a meno che, per la loro gravità e natura, siano tali da far ritenere il lavoratore professionalmente inidoneo alla prosecuzione del rapporto. (nella specie il giudice del merito aveva ritenuto illegittimo il licenziamento di un dipendente di un istituto di credito fondato sulle irregolarità contabili commesse dallo stesso nella sua qualità di Presidente del cral aziendale; la S.C. - nel confermare tale pronuncia - ha affermato il suddetto principio di diritto). (V 2931/83, mass n 427896; (V 4336/85, mass n 441798).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)