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Sez. L, Sentenza n. 2683 del 03/04/1990 (Rv. 466354 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - PER GIUSTA CAUSA - COMPORTAMENTO TENUTO DAL LAVORATORE NELLA SUA VITA PRIVATA - RILEVANZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466354-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - PER GIUSTA CAUSA - COMPORTAMENTO TENUTO DAL LAVORATORE NELLA SUA VITA PRIVATA - RILEVANZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Il comportamento del lavoratore nella sua vita privata, ancorché - restando esso estraneo all'esecuzione della prestazione lavorativa - non sia di regola idoneo ad incidere sull'elemento fiduciario del rapporto di lavoro, può costituire giusta causa di licenziamento ove, per la sua gravità e natura, sia tale da far ritenere il lavoratore professionalmente inidoneo alla prosecuzione del rapporto, specialmente allorché, per la peculiarità di esso, la prestazione lavorativa richieda un ampio margine di fiducia, esteso alla serietà ed onestà della condotta privata. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva ravvisato la sussistenza della giusta causa di licenziamento in relazione ad un commesso del Banco di Napoli, condannato, con sentenza definitiva, per rapina a mano armata in danno di una prostituta, rilevando che tale illecito, pur estraneo al rapporto di lavoro, aveva fatto venir meno la fiducia del Banco, tenuto conto delle mansioni del dipendente - sorveglianza e pulizia di camere blindate, maneggio, custodia e trasporto di denaro e valori - nonché del disposto dell'art. 70, punto 5, del regolamento interno, attinente alla revoca dall'impiego per comportamenti e fatti disonorevoli). (V 2011/86, mass n 445217; (Conf 5428/87, mass n 453998).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)