Sez. 2, Sentenza n. 6063 del 15/10/1983 (Rv. 430869 - 01)
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - IN GENERE - OCCUPAZIONE DI UN FONDO DA PARTE DELLA P.A. PER LA COSTRUZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA - ILLEGITTIMITÀ DELL'OCCUPAZIONE PER MANCANZA DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - SOPRAVVENUTA RADICALE TRASFORMAZIONE DEL FONDO ED IRREVERSIBILITÀ DELLA DESTINAZIONE - CONSEGUENZE - ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ, CONTESTUALE ACQUISIZIONE DI TALE DIRITTO IN CAPO ALLA P.A. E NASCITA DEL DIRITTO DEL PRIVATO AL RISARCIMENTO - AZIONE DI RIVENDICAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - IN GENERE - OCCUPAZIONE DI UN FONDO DA PARTE DELLA P.A. PER LA COSTRUZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA - ILLEGITTIMITÀ DELL'OCCUPAZIONE PER MANCANZA DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - SOPRAVVENUTA RADICALE TRASFORMAZIONE DEL FONDO ED IRREVERSIBILITÀ DELLA DESTINAZIONE - CONSEGUENZE - ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ, CONTESTUALE ACQUISIZIONE DI TALE DIRITTO IN CAPO ALLA P.A. E NASCITA DEL DIRITTO DEL PRIVATO AL RISARCIMENTO - AZIONE DI RIVENDICAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Nella ipotesi in cui la P.a. Occupi un fondo di proprietà privata per la costruzione di un'opera pubblica e tale occupazione sia illegittima, per totale Mancanza di provvedimento autorizzativo o per decorso dei termini in relazione ai quali essa si configurava legittima, la radicale trasformazione del fondo - ove sia dal giudice del merito ritenuta univocamente interpretabile nel senso dell'irreversibile sua destinazione al fine della realizzazione dell'opera pubblica - da un lato, comporta l'Estinzione in quel momento del diritto di proprietà del privato e la contestuale acquisizione a titolo originario della proprietà in capo all'ente costruttore e, dall'altro, costituisce un illecito (istantaneo, sia pure con effetti permanenti) che abilita il privato a chiedere la condanna dell'ente medesimo a risarcire il danno derivante dalla perdita del diritto di proprietà. Ne consegue che l'accoglimento della pretesa del soggetto privato che agisce in revindica per ottenere la condanna dell'ente pubblico alla restituzione del bene e alla reductio in pristinum è impedito non già dall'operatività del divieto di cui all'art. 4 dello allegato e della legge 20 marzo 1865 n. 2248, ma, ancor più radicalmente, dall'Estinzione del diritto di proprietà. (V 1464/83, mass n 426292).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)