Sez. 1, Sentenza n. 2689 del 03/05/1984 (Rv. 434728 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA - TRASFORMAZIONE RADICALE DEL FONDO - CONSEGUENTE ACQUISIZIONE DELLA PROPRIETÀ IN CAPO ALL'ENTE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DIRITTO DEL PRIVATO - CONFIGURABILITÀ - RIVALUTAZIONE MONETARIA - APPLICABILITÀ - PROVVEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE DEL FONDO INTERVENUTO SUCCESSIVAMENTE ALLA DETTA TRASFORMAZIONE - IRRILEVANZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA - TRASFORMAZIONE RADICALE DEL FONDO - CONSEGUENTE ACQUISIZIONE DELLA PROPRIETÀ IN CAPO ALL'ENTE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DIRITTO DEL PRIVATO - CONFIGURABILITÀ - RIVALUTAZIONE MONETARIA - APPLICABILITÀ - PROVVEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE DEL FONDO INTERVENUTO SUCCESSIVAMENTE ALLA DETTA TRASFORMAZIONE - IRRILEVANZA.*
Nella ipotesi in cui la pubblica amministrazione occupi un fondo di proprietà privata per la costruzione di un'opera pubblica e tale occupazione sia illegittima per Mancanza del provvedimento autorizzativo o per decorso dei termini in relazione ai quali l'occupazione si configura legittima, la radicale trasformazione del fondo, con l'irreversibile sua destinazione al fine della costruzione dell'opera pubblica, comporta l'Estinzione del diritto di proprietà del privato e la contestuale acquisizione a titolo originario della proprietà in capo all'ente costruttore, che, derivando da un fatto illecito, abilita il privato a chiedere la condanna dell'ente medesimo a risarcire il danno conseguente alla perdita della proprietà verificatasi al momento della trasformazione del fondo nei sensi indicati, mediante il pagamento di una somma pari al valore che il fondo aveva in quel momento, con la rivalutazione per l'eventuale diminuzione del potere d'acquisto della moneta fino al giorno della liquidazione, con l'ulteriore conseguenza che un provvedimento di espropriazione del fondo, intervenuto successivamente al suddetto momento, deve considerarsi privo di Rilevanza, sia ai fini dell'assetto proprietario, sia ai fini della responsabilità da illecito. (Conf 7022/83, mass n 431656; (Conf 6919/83, mass n 431579; (Conf 6063/83, mass n 430869; (Conf 4767/83, mass n 429653; (Conf 1754/83, mass n 426597; (Conf 1464/83, mass n 426292).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 50, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)