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Sez. 4, Sentenza n. 1305 del 13/05/1997 Cc. (dep. 18/06/1997) Rv. 208013 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - CASI DI URGENZA | A mezzo di telefono cellulare - Al difensore - Efficacia della comunicazione - Omessa annotazione del numero sull'originale dell'avviso - Mancata corrispondenza con i luoghi ex art. 157 cod. proc. pen. - Nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-05-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208013-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - CASI DI URGENZA

Nell'ipotesi di notificazione urgente a mezzo di telefono cellulare (detto anche telefonino portatile) dell'avviso al difensore della data dell'udienza di convalida (art. 149 cod. proc. pen.), il buon esito della comunicazione - anche in caso di omessa annotazione, da parte della cancelleria, del numero di utenza chiamata sull'originale dell'avviso - non costituisce nullità riverberantesi sul successivo interrogatorio; e ciò nonostante il fatto che il recapito telefonico del cellulare non corrisponda ai luoghi indicati nel primo e nel secondo comma dell'art. 157 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 149, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 149, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)