Sez. 6, Sentenza n. 1686 del 07/05/1998 Cc. (dep. 11/06/1998) Rv. 211714 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - IN GENERE | Avviso al difensore - Avviso telefonico - Conferma telegrafica - Necessità - Esclusione - Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - IN GENERE
Nella procedura di convalida dell'arresto, caratterizzata dall'esigenza di una rapida verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti la restrizione della libertà personale, l'obbligo di avvisare il difensore di fiducia è adempiuto quando sia stato compiuto il tentativo di rintracciarlo, anche a mezzo telefono, ex art. 149 cod. proc. pen.. In tale situazione l'avviso telegrafico non costituisce atto dovuto e necessario per l'ulteriore svolgimento dell'udienza, sicché deve ritenersi irrilevante la ritardata ricezione del telegramma di avviso per l'udienza di convalida da parte del difensore non rintracciato telefonicamente e quindi sostituito per l'incombente a norma dell'art. 97 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 149, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 149, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 390 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)