Sez. 4, Sentenza n. 494 del 14/02/1996 Cc. (dep. 13/04/1996) Rv. 204746 - 01
Indagini preliminari - Arresto in flagranza - Convalida - In genere | Avviso al difensore - Avviso telefonico - Conferma telegrafica - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Indagini preliminari - Arresto in flagranza - Convalida - In genere
Nella procedura di convalida dell'arresto, caratterizzata dall'esigenza di una rapida verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti la restrizione della libertà personale, l'obbligo di avvisare il difensore di fiducia è soddisfatto quando sia stato compiuto il tentativo di rintracciarlo, anche a mezzo telefono; in tale situazione non è pertanto richiesta la conferma telegrafica dell'avviso telefonico, di cui all'art. 149 cod. proc. pen., né costituisce atto dovuto e necessario per l'ulteriore svolgimento dell'udienza l'avviso telegrafico. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto l'irrilevanza della ritardata ricezione del telegramma di avviso per l'udienza di convalida da parte del difensore di fiducia, non rintracciato telefonicamente e pertanto sostituito per l'incombente dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 97, quarto comma, cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 149, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 149, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 390 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)