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Sez. 2, Sentenza n. 3755 del 19/11/1969 (Rv. 344024 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - ATTIVA - PASSIVA - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1969-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344024-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - ATTIVA - PASSIVA - ESTENSIONE.*

La rappresentanza passiva dell'amministratore del condominio, a differenza di quella attiva, non e limitata alla sfera di attribuzioni di cui all'art 1130 cod civ e vi rientra anche la facolta di avvalersi dei mezzi di impugnazione. La rappresentanza attiva, invece, allorquando esuli dalla sfera di attribuzioni conferite all'amministratore dall'art 1130 cod civ, deve essere sorretta da un'apposita investitura, debitamente deliberata dalla assemblea condominiale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)