Sez. 3, Sentenza n. 3899 del 20/11/1975 (Rv. 378155 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - AZIONE DI RESPONSABILITA CONTRO L'APPALTATORE EX ART 1669 COD CIV - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - SUSSISTENZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - AZIONE DI RESPONSABILITA CONTRO L'APPALTATORE EX ART 1669 COD CIV - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - SUSSISTENZA.*
L'amministratore del condominio di un edificio puo, previa regolare delibera dell'assemblea, agire a tutela dei diritti dei condomini sulle porzioni comuni dell'edificio medesimo, e, quindi, anche promuovere contro l'appaltatore l'Azione di responsabilita per rovina o gravi difetti dell'immobile, di cui all'art 1669 cod civ. (V 1224/70, mass n 346864; 3755/69, mass n 344024).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)